ANTICA SOCIETA’ DI SANT’ANTONIO ABATE – SUTRI

STATUTO
  

TITOLO I

L’ANTICA SOCIETA’ DI SANT’ANTONIO ABATE A SUTRI

Art. 1

E’ costituita a Sutri una società denominata “Antica Società di Sant’Antonio Abate” sulla base e con le caratteristiche del sodalizio fondato nel 1894 dalle famiglie ANCILLAO e CARLONI.

Art. 2

Gli scopi principali che l’Antica Società di Sant’Antonio Abate si propone sono: - Riunire tutti coloro che vogliano venerare lo spirito cristiano di S. Antonio, come tramandato dalle famiglie fondatrici del sodalizio; - Contribuire ad organizzare i festeggiamenti in Suo onore per la durata di un ottavario, dal 16 al 24 Gennaio di ogni anno, nonché altre manifestazioni, religiose, sportive e culturali annesse al culto di S. Antonio, anche in altri periodi dell’anno.

TITOLO II

I SOCI

Art. 3

L’iscrizione alla Società è aperta a chiunque ne faccia richiesta direttamente al Consiglio che ne delibera l’accoglimento. Il Consiglio può respingere la richiesta di iscrizione, per gravi motivi, a suo insindacabile giudizio. I soci sono tenuti al versamento di una “quota annuale”; chi si iscrive per la prima volta è tenuto al pagamento, oltre all’importo annuale, di una “quota di iscrizione”. Gli importi relativi a dette quote sono fissati dal Consiglio Direttivo, unitamente al periodo utile per il rinnovo dell’iscrizione. Il segno di appartenenza all’Antica Società di S. Antonio Abate è la coccarda di colore amaranto che viene assegnata ai soci nel corso di una particolare cerimonia. La coccarda è il simbolo dell’Antica Società e va portata in tutte le occasioni ufficiali.

Art. 4

I soci si distinguono in “Effettivi”, di cui all’articolo precedente, ed “Onorari”. I soci onorari sono nominati direttamente dal Consiglio su proposta del Presidente, fra quelle persone od Enti che si siano particolarmente distinti in favore della società .

Art. 5

La qualità di socio si perde: - a seguito di dimissioni del socio; - per il mancato pagamento della quota annuale entro il termine stabilito dal Consiglio; - a seguito di radiazione per mancata osservanza dello statuto; - qualora venga a mancare il requisito della buona condotta morale, civile e religiosa.

Art. 6

Il socio ha il dovere di - partecipare attivamente e fattivamente alla vita della Società; - partecipare, ove possibile, alle assemblee ed agli altri incontri indetti dal Consiglio, alla processione del 16 gennaio, ed a tutte le manifestazioni dell’Antica Società; - prendere parte, se cavaliere, alla sfilata della sola Cavalleria dell’antica Società, il 17 Gennaio.

TITOLO III

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7

L’Assemblea è l’organo più importante della Società e viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e di chiusura. Essa delibera circa l’attività del Sodalizio; il Consiglio, il Presidente e tutti i Soci debbono uniformarsi alle decisioni assembleari. Alla Assemblea possono partecipare tutti i Soci che hanno compiuto i sedici anni di età, hanno diritto di voto coloro i quali sono in regola con le quote di iscrizione degli ultimi cinque anni; sono escluse le deleghe. L’Assemblea è convocata dal consiglio direttivo, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno; straordinariamente può essere convocata dal Presidente, su proposta scritta di almeno due terzi dei Soci in regola con la quota di iscrizione. Le Assemblee e le elezioni si svolgono nei modi e nei luoghi stabiliti dal Consiglio Direttivo in carica.

TITOLO IV

“IL FESTAROLO”

Art. 8

Il “festarolo” è colui che, sorteggiato, ha l’onore di ospitare lo stendardo di S. Antonio Abate in casa propria per un anno intero.

Art. 9

Per essere “imbussolati” e partecipare al sorteggio, i soci che aspirano a portare il Santo dovranno presentare la propria candidatura pubblicamente nell’assemblea all’uopo convocata dalla quale scaturirà il nome del “festarolo” dell’anno successivo. - Oltre detto termine non possono essere più effettuate operazioni di “imbussolatura” e sorteggio. - Nel caso nessun socio manifesti la volontà di imbussolarsi per essere estratto, il Festarolo verrà sorteggiato tra tutti i soci presenti all’Assemblea, salvo coloro che, seduta stante, comunichino la propria rinuncia.

Modifica dell' Art. 9

Il Consiglio Direttivo , su proposta dei soci sotto elencati, propone all'Assemblea la modifica dell'art. 9 del vigente statuto come segue :

Per essere imbussolato per il sorteggio , il socio che aspira a portare il Santo, oltre ad avere i requisiti di cui all'Art. 10, dovrà fare richiesta al Consiglio Direttivo di entrare a far parte del "gruppo speciale di soci" che ha l'onore di essere imbussolato. Questo gruppo speciale di soci viene convocato dal Consiglio Direttivo ed è regolato come segue :

  • I soci di cui al presente articolo sono imbussolati all' Assemblea convocata per il sorteggio, salvo rinuncia espressamente formulata al Presidente, al Segretario o pubblicamente in quella sede.
  • I soci di cui al presente articolo possono rinunciare all'imbussolamento per un periodo non più lungo di anni 5; il limite non è applicato per i soci già Festaroli.
  • Nel caso in cui tutti i componenti del gruppo speciale di soci rinuncino a prendere parte al sorteggio, gli stessi saranno automaticamente imbussolati tranne i soci già festaroli i quali potranno decidere di prendere parte al sorteggio.
  • E' fissato quale termine ultimo per avanzare singole proposte, il giorno 3 gennaio di ogni anno ( o una data alternativa decisa di anno in anno dal gruppo ) entro il quale il socio può richiedere al Consiglio Direttivo, ed al gruppo stesso , di essere l'unico candidato per il sorteggio. E' decisione autonoma del gruppo stabilire se l'imbussolamento potrà essere riservato ai soci che ne hanno fatto richiesta, oppure che tale operazione si tenga come di consueto.
  • I soci che alla data odierna hanno già maturato i requisiti e che non hanno aderito alla fase costituente di questo gruppo si vedono preclusa l'entrata a far parte di tale gruppo.

 

Art. 10

Per essere imbussolato il socio, in regola con le quote di iscrizione, deve: - avere compiuto il diciottesimo anno di età; - essere di irreprensibili principi morali e religiosi (non essere convivente, essere coniugato solo civilmente, non divorziato); - essere l’unico candidato nell’ambito del proprio nucleo familiare. - essere socio da almeno 10 anni - non aver portato ne lui ne un altro componente della sua famiglia Sant’Antonio da Almeno 15 anni.

Art. 11

Il Festarolo che ospita il Santo è obbligato, secondo la consuetudine, e secondo il presente statuto, a preparare un Altare per esporvi lo stendardo che per otto giorni sarà onorato dai soci e tutte le persone che durante questo tempo vorranno rendergli visita; ad offrire, il giorno della Festa, alla cavalleria, la tradizionale ciambella e un bicchiere di vino. Le benedizioni dell’Altare con lo stendardo avverranno alle ore 13.00 del giorno 17 gennaio ed alle ore 19.00 dello stesso giorno, ed alle ore 20.00 del giorno 24 gennaio per la chiusura dei festeggiamenti.

TITOLO V

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della Società. E’ composto da nove membri, oltre il Presidente, di cui sei eletti dall’Assemblea e tre membri di diritto: il Cappellano, il Festarolo uscente e quello entrante. I membri eletti del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni e sono rieleggibili, tutte le cariche sono gratuite. Il Consiglio delibera in merito all’attività, alla organizzazione ed alla amministrazione della Società. Sono demandati al consiglio tutti i compiti per i contatti da prendere con i rappresentanti della Nuova Società di Sant’Antonio Abate per l’organizzazione congiunta delle manifestazioni per i festeggiamenti. Il Consiglio direttivo può nominare Commissioni organizzative per la migliore riuscita della festa. All’interno di ogni Commissione sarà presente un Consigliere, in rappresentanza del Consiglio, ed avrà la funzione di referente.

Art. 13

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea e dura in carica sette anni. In caso di parità dei voti all’interno del Consiglio, prevale il voto del Presidente. Il Presidente sceglie fra i Consiglieri eletti, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente in carica può essere riconfermato alla guida della società nell’assemblea prima delle votazioni , tramite votazione dei soci presenti nella stessa in seduta stante

Art. 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea, ha il compito di verificare la situazione contabile e l’operato finanziario del Consiglio Direttivo, esprimendo il proprio parere per l’approvazione dei bilanci e dei rendiconti. Nel proprio ambito il Collegio nomina un Presidente al quale sono affidati i compiti di rappresentanza dello stesso e quelli di referente al Consiglio Direttivo ed alle Assemblee. Nel caso di parità all’interno del Collegio, prevale il suo voto.

Art. 15

Possono partecipare alle votazioni del Consiglio direttivo, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, tutti i soci che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e sono iscritti da almeno cinque anni . Per essere candidati alle cariche di Consigliere e Revisore bisogna avere compiuto ventuno anni ed essere socio da almeno cinque anni. Per essere candidati alla carica di Presidente bisogna aver compiuto trentacinque anni ed essere Socio da almeno venti anni e di avere portato il Santo.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo si scioglie quando i due terzi dei Consiglieri eletti si dimettono.

Art. 17

Il Segretario redige i verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio, assicura la realizzazione delle deliberazioni e provvede al normale svolgimento delle varie incombenze assegnategli.

Art. 18

Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono responsabili della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile della società.

TITOLO VI

LA CAVALLERIA

Art. 19

La Cavalleria è la sfilata alla quale il 17 gennaio di ogni anno partecipano i soci a cavallo per la vie del paese accompagnando lo stendardo del Santo dalla casa del festarolo uscente, dopo la benedizione in piazza del Comune, a quella del festarolo entrante.

Art. 20

Il percorso della Cavalleria viene deciso dal consiglio su proposta della tersiglia di testa (I primi tre cavalli che guidano la cavalleria: Festarolo uscente, alla sua destra il Festarolo entrante, ed alla sua sinistra l’eletto per l’anno seguente). Dopo la prima tersiglia sfila il Presidente o rappresentante della Società, a seguire i più anziani di età ed i famigliari del festarolo, seguono tutti i soci che hanno portato in precedenza Sant’Antonio.

Art. 21

La Cavalleria viene organizzata e diretta da mazzieri che vengono nominati dal Consiglio Direttivo anno per anno. Tutti i soci hanno l’obbligo di eseguire gli ordini impartito dai mazzieri per la migliore riuscita della sfilata della Cavalleria. Le candele per la benedizione in piazza del Comune vengono consegnate ai partecipanti da Soci nominati dal consiglio direttivo di anno in anno.

TITOLO VII

LA PROCESSIONE

Art. 22

La processione in onore di Sant’Antonio Abate si tiene la sera del 16 gennaio per le vie del paese; tutti i soci sono tenuti a partecipare con abbigliamento consono.

Art. 23

Per la processione viene trasportata per le vie della città la statua di Sant’Antonio Abate che si conserva nella prima cappella della navata destra della Chiesa Cattedrale di Sutri; la statua viene trasportata a spalla da quatto soci della Antica Società alternativamente con quattro soci della Nuova Società. I quattro soci dell’Antica Società sono costituiti dai tre festaroli ed un quarto socio scelto dal festarolo dell’anno. I componenti del Consiglio Direttivo sfilano a chiusura della fila. Il Presidente, in rappresentanza della società, è a fianco del Cappellano. La processione viene diretta da mazzieri nominati dal Consiglio Direttivo anno per anno.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24

Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi più uno degli iscritti. Lo statuto, così come redatto ed approvato, entra in vigore dalla data odierna.

Sutri, 17 Giugno 2004

Categoria: La Società